NOTA INFORMATIVA
Il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale imbarcato dipendente e dei soci lavoratori imbarcati in imprese di pesca in crisi è introdotto attraverso il Decreto legge 3 luglio 2008, n.114, il quale all’art.2 inserisce la previsione di spesa di 10 milioni di euro, modificando l’art.2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008).
La previsione suddetta trova attuazione attraverso l’art.4-ter della legge 2 agosto 2008, n.129 che estende i benefici della cassa integrazione guadagni straordinaria nel settore della pesca con lo stanziamento di 10 milioni di euro.
Con successivo Decreto Interministeriale del 23 dicembre 2008, n.44768, il Ministro del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha autorizzato l’utilizzo della somma stanziata ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale imbarcato dipendente e dei soci lavoratori imbarcati di cui alla legge n.142/2001, delle imprese di pesca interessate da processi di crisi che applichino il ccnl di riferimento del settore.
Lo strumento è disciplinato attraverso il combinato disposto della Legge 23 luglio 1991, n.223 e successive modifiche e d integrazioni, dalla Legge 3 dicembre 2004 , n.291 e dall’art.2, comma 521 della Legge 24 dicembre 2007, n.244.
Dal quadro normativo suindicato si evidenzia con chiarezza che la competenza in merito all’applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga spetta al Ministero del lavoro ed agli uffici periferici che, di concerto con l’INPS territorialmente competente, provvede a concedere i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, attraverso specifici Accordi sia a livello governativo che locale.
In tal senso, il 25 settembre 2008 presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario Sen. Pasquale Viespoli e dei responsabili della Direzione Generale delle condizioni di lavoro e della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali è stato sottoscritto l’accordo governativo sugli ammortizzatori sociali in deroga nel settore della pesca, il quale al punto 5) viene incaricata l’INPS dell’ammissione ai trattamenti e dell’erogazione delle prestazioni di CIGS, rinviando alla sottoscrizione di accordi territoriali locali alla presenza delle istituzioni competenti (Ufficio regionale del lavoro e sedi periferiche, INPS regionale e sedi provinciali).
A seguito della firma, al verbale di accordo governativo del 25 settembre 2008, apposta dal Segretario Nazionale UGL Agroalimentare, dott. Paolo Mattei, il 01/12/08 causa un disguido del Ministero del Lavoro, UGL Sicilia ha presentato all’Assessore regionale al lavoro in data 23/12/08 una richiesta di incontro con le istituzioni territorialmente competenti, le associazioni datoriali e le parti sindacali per sottoscrivere un verbale di accordo regionale sulla estensione dei benefici della CIGS in deroga al settore della pesca nella Regione Siciliana; alla stessa stregua di quanto già posto in essere dalla Regione Veneto il 29 ottobre 2008 e dalla Regione Molise il 19 dicembre 2008.
Con successiva nota del 30 dicembre 2008, UGL Sicilia ha presentato una ulteriore richiesta attraverso la quale, nel tornare a chiedere di convocare con urgenza le parti per la sigla dell’accordo, è stata sottoposta all’attenzione degli uffici regionali una bozza, allegata alla nota, di verbale d’intesa regionale.
Nel frattempo prima presso la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo e successivamente presso la Direzione Marittima di Palermo sono stati sottoscritti verbali di accordo locali in assenza di UGL Sicilia ed in assenza dei rappresentanti dell’INPS e dell’Ufficio regionale del lavoro, ma soprattutto senza alcuna competenza assegnata dal combinato disposto delle leggi di riferimento citate sia nel Decreto Interministeriale che nell’Accordo governativo .
In particolare, il verbale di accordo sottoscritto il 6 febbraio u.s. presso la Direzione Marittima di Palermo è inapplicabile per la mancata presenza dell’Assessorato regionale al lavoro, dell’Ufficio regionale al lavoro, dell’INPS regionale e provinciale e di UGL SICILIA.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale imbarcato dipendente e dei soci lavoratori imbarcati in imprese di pesca in crisi è introdotto attraverso il Decreto legge 3 luglio 2008, n.114, il quale all’art.2 inserisce la previsione di spesa di 10 milioni di euro, modificando l’art.2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008).
La previsione suddetta trova attuazione attraverso l’art.4-ter della legge 2 agosto 2008, n.129 che estende i benefici della cassa integrazione guadagni straordinaria nel settore della pesca con lo stanziamento di 10 milioni di euro.
Con successivo Decreto Interministeriale del 23 dicembre 2008, n.44768, il Ministro del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha autorizzato l’utilizzo della somma stanziata ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale imbarcato dipendente e dei soci lavoratori imbarcati di cui alla legge n.142/2001, delle imprese di pesca interessate da processi di crisi che applichino il ccnl di riferimento del settore.
Lo strumento è disciplinato attraverso il combinato disposto della Legge 23 luglio 1991, n.223 e successive modifiche e d integrazioni, dalla Legge 3 dicembre 2004 , n.291 e dall’art.2, comma 521 della Legge 24 dicembre 2007, n.244.
Dal quadro normativo suindicato si evidenzia con chiarezza che la competenza in merito all’applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga spetta al Ministero del lavoro ed agli uffici periferici che, di concerto con l’INPS territorialmente competente, provvede a concedere i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, attraverso specifici Accordi sia a livello governativo che locale.
In tal senso, il 25 settembre 2008 presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario Sen. Pasquale Viespoli e dei responsabili della Direzione Generale delle condizioni di lavoro e della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali è stato sottoscritto l’accordo governativo sugli ammortizzatori sociali in deroga nel settore della pesca, il quale al punto 5) viene incaricata l’INPS dell’ammissione ai trattamenti e dell’erogazione delle prestazioni di CIGS, rinviando alla sottoscrizione di accordi territoriali locali alla presenza delle istituzioni competenti (Ufficio regionale del lavoro e sedi periferiche, INPS regionale e sedi provinciali).
A seguito della firma, al verbale di accordo governativo del 25 settembre 2008, apposta dal Segretario Nazionale UGL Agroalimentare, dott. Paolo Mattei, il 01/12/08 causa un disguido del Ministero del Lavoro, UGL Sicilia ha presentato all’Assessore regionale al lavoro in data 23/12/08 una richiesta di incontro con le istituzioni territorialmente competenti, le associazioni datoriali e le parti sindacali per sottoscrivere un verbale di accordo regionale sulla estensione dei benefici della CIGS in deroga al settore della pesca nella Regione Siciliana; alla stessa stregua di quanto già posto in essere dalla Regione Veneto il 29 ottobre 2008 e dalla Regione Molise il 19 dicembre 2008.
Con successiva nota del 30 dicembre 2008, UGL Sicilia ha presentato una ulteriore richiesta attraverso la quale, nel tornare a chiedere di convocare con urgenza le parti per la sigla dell’accordo, è stata sottoposta all’attenzione degli uffici regionali una bozza, allegata alla nota, di verbale d’intesa regionale.
Nel frattempo prima presso la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo e successivamente presso la Direzione Marittima di Palermo sono stati sottoscritti verbali di accordo locali in assenza di UGL Sicilia ed in assenza dei rappresentanti dell’INPS e dell’Ufficio regionale del lavoro, ma soprattutto senza alcuna competenza assegnata dal combinato disposto delle leggi di riferimento citate sia nel Decreto Interministeriale che nell’Accordo governativo .
In particolare, il verbale di accordo sottoscritto il 6 febbraio u.s. presso la Direzione Marittima di Palermo è inapplicabile per la mancata presenza dell’Assessorato regionale al lavoro, dell’Ufficio regionale al lavoro, dell’INPS regionale e provinciale e di UGL SICILIA.
di Giuseppe Messina - Segretario regionale UGL SICILIA PESCA
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