E’ stato approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana nella Seduta del 30 aprile 2009 il Disegno di legge n.250 recante: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009” il cui contenuto dell’art.35 si riporta di seguito
………O m i s s i s ……….
Art. 35
Interventi per la formazione della ‘gente di mare’
1. Per l’avviamento al lavoro nel settore marittimo e per garantire la sicurezza, come previsto dalle norme International Maritime Organization (IMO), l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, adotta entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un atto di indirizzo per definire:
a) i criteri di individuazione, attraverso bandi di gara a evidenza pubblica, degli enti o degli istituti, tra quelli riconosciuti ed autorizzati dal Ministero dei trasporti, Dipartimento della navigazione marittima e acque interne, come previsto dalle norme internazionali, definite ‘STCW78/95 STANDARD’, e dalla circolare n. 10/SM del 4 gennaio 2007 Ministero dei trasporti e del decreto legislativo dell’8 marzo 2005, n. 52 per le persone a mobilità ridotta (PMR) per l’addestramento e la tenuta della certificazione ai fini della formazione del personale marittimo;
b) la programmazione dei percorsi di addestramento e della formazione ai fini dell’applicabilità dei requisiti obbligatori minimi previsti per il personale che presta servizio su navi battenti bandiera italiana e straniera che effettuano viaggi nazionali ed internazionali;
c) le modalità di individuazione dei soggetti beneficiari del buono formativo residenti da almeno tre anni nella Regione e iscritti al collocamento marittimo della stessa, per la frequenza dei corsi teorico-pratici.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo nell’ambito della programmazione comunitaria 2007-2013 relativa alla Regione siciliana.
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Art. 35
Interventi per la formazione della ‘gente di mare’
1. Per l’avviamento al lavoro nel settore marittimo e per garantire la sicurezza, come previsto dalle norme International Maritime Organization (IMO), l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, adotta entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un atto di indirizzo per definire:
a) i criteri di individuazione, attraverso bandi di gara a evidenza pubblica, degli enti o degli istituti, tra quelli riconosciuti ed autorizzati dal Ministero dei trasporti, Dipartimento della navigazione marittima e acque interne, come previsto dalle norme internazionali, definite ‘STCW78/95 STANDARD’, e dalla circolare n. 10/SM del 4 gennaio 2007 Ministero dei trasporti e del decreto legislativo dell’8 marzo 2005, n. 52 per le persone a mobilità ridotta (PMR) per l’addestramento e la tenuta della certificazione ai fini della formazione del personale marittimo;
b) la programmazione dei percorsi di addestramento e della formazione ai fini dell’applicabilità dei requisiti obbligatori minimi previsti per il personale che presta servizio su navi battenti bandiera italiana e straniera che effettuano viaggi nazionali ed internazionali;
c) le modalità di individuazione dei soggetti beneficiari del buono formativo residenti da almeno tre anni nella Regione e iscritti al collocamento marittimo della stessa, per la frequenza dei corsi teorico-pratici.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo nell’ambito della programmazione comunitaria 2007-2013 relativa alla Regione siciliana.
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