Pubblicati nella GURS n. 23 del 22.05.09 - Supplemento - i bandi relativi alle misure 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività (art. 25 Reg. CE 1198/06)" e 2.3 "Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione (artt. 34 e 35 Reg. CE 1198/06)".
Di seguito si riporta una parte del contenuto relativo al Bando Fep mis. 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività.
I Bandi sono scaricabili dal sito dell'assessorato regionale alla pesca la cui link e contenuta nel presente BLOG.
Finalità della misura
Gli obiettivi perseguiti dalla presente misura sono riconducibili al miglioramento delle condizioni di operatività dei pescherecci, in termini di sicurezza, delle condizioni di lavoro, di igiene e qualità del pescato, secondo le indicazioni di cui al Capitolo III del Reg. CE 2371/2002, relativo
all’adeguamento della capacità di pesca.
La misura finanzia i lavori di armamento e ammodernamento per adeguare i pescherecci alle
esigenze ambientali e per consentire il rispetto degli ecosistemi acquatici, nonché favorire
l’evoluzione dello sforzo di pesca verso sistemi di cattura più sostenibili e con sistemi di pesca
selettivi.
Gli investimenti non dovranno permettere un aumento della capacità di cattura e della dimensione della stazza e della potenza motore e dovranno conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
• razionalizzazione delle operazioni di pesca, in particolare mediante l’impiego a bordo di
tecnologie e metodi di pesca più selettivi onde evitare catture accessorie non opportune;
• miglioramento della qualità dei prodotti pescati e conservati a bordo, mediante l’impiego di
adeguate tecniche di pesca e di conservazione delle catture e l’applicazione di normative
sanitarie;
• miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza;
• garantire la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative alla misura;
• garantire la conformità alle norme vigenti;
• soddisfare i requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
Ai fini della sicurezza a bordo, è possibile aumentare la stazza dell’imbarcazione (stazza di
sicurezza), purché ciò non determini un aumento dello sforzo di pesca, secondo quanto prescritto
dall’art.11. comma 5 del Reg CE 2371/2002, e dal Reg.CE 1438/2003. Detto aumento deve essere certificato da un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo e annotato separatamente nell’estratto matricola del natante a cura dell’Ufficio di iscrizione.
In coerenza con le finalità della presente misura relativamente al miglioramento delle condizioni di vita a bordo possono essere effettuati interventi di ammodernamento come specificati al punto 10 delle premesse del Reg CE 1438 /2003.
Area territoriale di attuazione
I pescherecci ammissibili a contributo devono essere iscritti nel Registro comunitario da almeno 5 anni ed in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Siciliana alla data di pubblicazione del bando.
Interventi ammissibili
La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:
• investimenti volti a migliorare gli standard di sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro,
l’igiene, la qualità dei prodotti, l’efficienza energetica e la selettività senza incrementare le
capacità di cattura del peschereccio;
• investimenti volti alla sostituzione del motore come disciplinati dall’art.25 comma 3 del
Reg. CE1198/2006;
• investimenti di armamento e di lavori di ammodernamento volti a:
a) ridurre i rigetti in mare;
b) ridurre l’impatto della pesca su specie non commerciali;
c) ridurre l’impatto della pesca sugli ecosistemi e sui fondali marini;
d) proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici, anche attraverso modifiche del
materiale di parte degli attrezzi da pesca, purché non comportino un aumento dello sforzo
di pesca o una riduzione della selettività degli attrezzi stessi e siano introdotte tutte le
misure appropriate per evitare danni fisici ai predatori;
• investimenti volti alla selettività degli attrezzi da pesca, compresa la sostituzione degli stessi
verso l’uso di altre tecniche di pesca più selettive, di cui ai sistemi non trainati elencati nella
tabella 3 del Reg. CE 1799/2006.
• Prima sostituzione degli attrezzi da pesca, allo scopo di garantire il rispetto dei nuovi
requisiti tecnici comunitari in materia di selettività o per ridurre l’impatto di pesca sulle
specie non commerciali. Gli aiuti possono essere concessi fino alla data in cui tali requisiti
diventano obbligatori o per un breve periodo successivo fissato dalla pertinente normativa
comunitaria.
• Massimo due sostituzioni degli attrezzi da pesca, per tutto il periodo 2007/13, ai fini della
selettività, nei casi in cui il peschereccio interessato rientri in un piano di ricostituzione ai
sensi dell’art. 5 del Reg. CE 2371/02 o i nuovi attrezzi siano più selettivi e rispettino criteri e
pratiche ambientali riconosciute e più rigorose rispetto ai vigenti obblighi normativi.
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice in tre copie,contenente
l’elencazione dei documenti prodotti, pena la irricivibilità deve essere compilata dall’armatore, o
dal proprietario, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando e sottoscritta dal richiedente ai sensi del DPR n.445/2000.
La domanda, completa della relativa documentazione ed indicante la dicitura “Domanda di
ammissione al contributo relativo alla misura 1.3” deve essere spedita a mezzo raccomandata, o
presentata direttamente alla Regione Siciliana- Assessorato Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca- Dipartimento Pesca, via degli Emiri ,45 Cap 90135, entro il termine perentorio di 60 giorni a pena di esclusione, a decorrere dal primo giorno successivo alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Se la scadenza venisse a coincidere con un sabato o giorno festivo, il termine di ricezione delle
domande slitterà al primo giorno lavorativo utile.
Il presente bando sarà pubblicato anche sul sito ufficiale del Dipartimento Pesca.
In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede la data di spedizione.
Per la consegna diretta, farà fede la data di accettazione dell’Ufficio preposto del Dipartimento
Pesca.
La domanda di ammissione a contributo potrà essere presentata ogni anno a partire dal 2010 e per l’intero periodo di programmazione, entro il sessantesimo giorno a decorrere dal primo gennaio di ciascun anno.
Le comunicazioni inerenti la quantificazione delle risorse annuali per l’intero periodo di
programmazione oltre che eventuali modifiche e/o integrazioni al presente bando, verranno
effettuate con avviso pubblicato sulla GURS alla voce comunicazioni e sul sito ufficiale del
Dipartimento Pesca.
Le certificazioni a corredo della domanda, in originale o copia conforme, devono essere in corso di
validità alla data di presentazione della domanda.
In caso di domande presentate ai sensi dell’art. 25 par .4 del Reg.CE 1198/2006, da richiedenti
appartenenti ad un gruppo di navi, per l’iniziativa riguardante l’acquisto e installazione del motore,
le singole domande dovranno essere inviate con un'unica lettera di trasmissione.
Soggetti ammissibili a finanziamento
I soggetti ammissibili al finanziamento sono i proprietari o gli armatori di imbarcazioni da pesca.
Per questi ultimi soggetti è necessario che il proprietario accordi, per iscritto, il proprio consenso
alla esecuzione dei lavori ed alla iscrizione dei vincoli gravanti sul peschereccio.
Requisiti per l’ ammissibilità
Al momento della domanda i richiedenti a pena di esclusione, devono essere in possesso dei
seguenti requisiti ed ottemperare a quanto di seguito:
a. assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
b. nel caso in cui l’impresa (cooperative, impresa di armamento) utilizza personale dipendente,
applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza
sul lavoro. Per le fattispecie ove il CCNL non è applicabile obbligatoriamente, l’istante dovrà
produrre idonea documentazione diretta ad attestare il corretto imbarco ed il relativo titolo del
marittimo;
c. completezza della documentazione indicata nel bando di attivazione della misura, come
essenziale ai fini dell'ammissibilità;
d. assenza di esposizioni debitorie derivanti da provvedimenti di revoca dei benefici concessi a
valere sul Programma SFOP; alla data di presentazione dell'istanza e alla data di pubblicazione
della graduatoria di ammissione a contributo;
e. presenza di tutti i presupposti per contrarre con la Pubblica Amministrazione, previsti dalle
vigenti disposizioni di legge;
f. per investimenti materiali è consentita la localizzazione della sede legale della società in
territorio extraregione al momento della domanda di contributo, ma con l’impegno dell’impresa
richiedente, ad eleggere nel territorio regionale la propria sede legale prima della concessione
del finanziamento ed ivi mantenerla per almeno 5 anni;
Il natante, oggetto di richiesta di finanziamento, deve rispettare le condizioni di seguito elencate:
• essere iscritto da almeno 5 anni nel Registro comunitario delle navi da pesca e in uno dei
compartimenti marittimi della Regione di riferimento alla data di pubblicazione del bando;
• avere effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di 12 mesi
precedenti la data di presentazione della domanda attestato dall’Autorità Marittima
competente;
• non essere in disarmo da più di dodici mesi, calcolati dal momento della presentazione
della domanda, attestato dall’autorità Marittima competente. Fa eccezione il caso di
danneggiamento dell’imbarcazione per avverse condizioni meteomarine, certificate
dall’Autorità marittima e in caso di arresto temporaneo;
• se trattasi di unità di età superiore a 29 anni, deve essere certificata la validità tecnico
economica dell’iniziativa da un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo.
Documentazione richiesta per accedere alla misura
I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente
documentazione, in corso di validità, unitamente alla domanda:
1. preventivo, i cui prezzi sono desunti da listini ufficiali depositati presso la Camera di
Commercio nel caso di macchinari e attrezzature. Nel caso di opere a bordo, il preventivo
deve contenere la specifica delle caratteristiche tecniche di ogni singolo intervento e indicare
il costo unitario, il costo totale, nonché la quantità dei materiali occorrenti. Per gli interventi
eseguiti in cantiere, contratto del cantiere navale. Per i lavori effettuati e ritenuti coerenti con
le finalità del presente bando, le fatture, le cui spese risultano ammissibili a far data dal
1/1/2007;
2. estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della nave da ammodernare;
3. copia conforme a norma di legge, del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese di
pesca (R.I.P.) del proprietario o dell’armatore;
4. certificato di un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo, ai sensi della
Direttiva 94/57/CE, modificata dalla Direttiva 97/58/CE, attestante la validità tecnica ed
economica dell'iniziativa, per le unità con età superiore a 29 anni;
5. dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, corredata da
fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente o legale
rappresentante, attestante di non aver effettuato, sulla medesima imbarcazione, interventi
uguali a quelli richiesti, negli ultimi 5 anni;
6. dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, corredata da
fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente o legale
rappresentante, attestante di non aver effettuato, sulla medesima imbarcazione, interventi
uguali a quelli richiesti, a valere sulla misura 4.17.C dello SFOP 2000-2006;
7. certificato della Camera di commercio o del tribunale, con indicazione dello stato non
fallimentare dell’impresa richiedente;
8. dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, corredata da
fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente o legale
rappresentante indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro
applicato nei confronti del personale dipendente;
9. DURC o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000
a firma del richiedente o legale rappresentante, con la quale si certifichi la regolarità
contributiva ai sensi della normativa vigente;
10. in caso di domanda presentata dall’armatore, assenso del/i proprietario all’investimento;
11. in caso di ammodernamento di navi superiori a 24 metri fuori tutto, per interventi che
riguardano il sistema di propulsione, dichiarazione riguardante la partecipazione della nave a
un piano di salvataggio e ristrutturazione e di essere oggetto di modifiche a favore di un
metodo di pesca a minor consumo di carburante;
12. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell’art. 30 del Reg. CE 498/07;
13. in caso di opere a bordo che incidono o modificano parti strutturali dello scafo:progetto di
ammodernamento (relazione descrittiva dell’intervento, elaborati grafici, documentazione
fotografica dello stato di fatto, elenco dettagliato dei costi unitari e quantità, e quadro
riepilogativo di spesa, in riferimento ai preventivi selezionati);
14. in caso di acquisto di beni/attrezzature che non incidono o modificano la struttura dello
scafo:relazione descrittiva dell’intervento quadro riepilogativo di spesa;
15. ogni tipo di documentazione necessaria all’attribuzione dei punteggi utilizzati per la
formazione della graduatoria di merito di cui ai criteri di selezione;
L'Amministrazione si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni ed
autocertificazioni rilasciate all'atto della presentazione della domanda di contributo.
La mancata presentazione di anche uno solo dei documenti sopra indicati comporterà
l'inammissibilità della domanda, fatta eccezione per la dichiarazione di cui al punto 12.
Spese ammissibili
Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese sostenute dal 1.01.2007 per la
realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili.
Le spese ritenute ammissibili riguardano:
Scafo
• ristrutturazione parziale: sostituzione di parti del fasciame;
• consolidamento: calafataggio, chiodatura, pitturazione e sabbiatura delle sole parti
sottoposte a ristrutturazione;
• installazione degli alberetti di poppa e di prua;
• installazione dell’arcone di poppa;
• installazione del rullo di poppa;
• ringhiere, capodibanda, osteriggi, chiusura e copertura del ponte;
• ristrutturazione della plancia;
• ristrutturazione totale o parziale del ponte di coperta e/o ponte imbarcazioni.
Attrezzature per la pesca
• acquisto ed installazione di macchinari di salpamento (salpancore, salpacavi, salpareti,
verricello, gru, ecc.);
• sostituzione attrezzi più selettivi.
Sistemazione interna
• ristrutturazione degli alloggi e servizi per l’equipaggio.
Impianti vari
• impianto elettrico;
• gruppi elettrogeni;
• impianto di riscaldamento;
• impianto idraulico del verricello;
• acquisto e installazione del sistema idraulico;
• acquisto e installazione del sistema di trasmissione;
• acquisto e installazione dell’elica;
• pompa sentina.
Attrezzature di lavorazione e conservazione del pescato
• lavori per adeguamento alle norme di igiene, sicurezza, sanità, ambiente, qualità dei prodotti
e condizioni di lavoro;
• macchine per il trattamento del pescato;
• macchine per la fabbricazione del ghiaccio;
• impianti frigoriferi;
• ristrutturazione e isolamento della stiva (senza aumento della stazza).
Sistema di propulsione
• Acquisto e installazione del motore principale con le seguenti modalità:
1. per le navi fino a 12 metri di lunghezza fuori tutto, ad esclusione delle navi che
utilizzano gli attrezzi trainati di cui alla tab. 3, Allegato 1 del Reg. CE 26/2004: potenza
del nuovo motore inferiore o uguale a quella del motore da sostituire;
2. per le navi fino a 24 metri di lunghezza fuori tutto, diverse da quelle di cui al precedente
punto 1: potenza del nuovo motore inferiore di almeno il 20% rispetto a quella del
motore da sostituire;
3. per le navi superiori a 24 metri di lunghezza fuori tutto, con sistema di pesca a traino:
potenza del nuovo motore inferiore di almeno il 20% rispetto a quella del motore da
sostituire, nonché obbligo di partecipazione a un piano di salvataggio e ristrutturazione e
di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor consumo di carburante.
La riduzione del 20% della potenza del motore può essere conseguita da un gruppo di navi, alle
seguenti condizioni:
a) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono essere identificate
individualmente;
b) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono operare nelle stesse zone di
gestione;
c) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono usare i medesimi attrezzi da
pesca principali elencati nell’appendice III, sezione c, del Reg. CE 1639/2001 (G.U.
L222 del 17 agosto 2001, pag. 53);
d) uno stesso gruppo non può comprendere più di 50 navi;
e) la singola nave, appartenente ad un gruppo, non può comunque aumentare la potenza
del motore.
Per calcolare la riduzione del 20% di potenza motrice, conseguita da un gruppo di navi, si
applica la seguente formula:
potenza finale _ potenza iniziale – riduzione di potenza del 20%
dove:
potenza iniziale = potenza cumulata di tutte le navi del gruppo prima delle
sostituzioni;
riduzione di potenza del 20% = il 20% calcolato sulla potenza iniziale del gruppo.
• acquisto e installazione di un regolatore del flusso di carburante;
• acquisto e installazione di motore a metano;
• acquisto e installazione di motore ausiliario;
• acquisto di attrezzature finalizzate al risparmio energetico.
Apparecchiature elettroniche
• acquisto e installazione di pilota automatico, plotter, GPS, bussola, radio (VHF, HF),
apparato di controllo blue-box, ecoscandaglio, epirb, radar ;
• acquisto e installazione di apparecchi elettronici di ausilio alla navigazione (E.C.S.
Electronic Chart System), relativi alla cartografia digitale e database.
Spese generali
Le spese generali sono ammissibili al contributo fino ad un massimo del 8% del totale delle spese
preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali.
Rientrano tra le spese generali le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato; le spese per garanzie fidejussorie; le spese progettuali; le spese tecniche, quali spese per attività di
Organismi di classifica; le spese per la realizzazione delle targhe esplicative finalizzate alla
pubblicità dell’intervento, previste dall’art. 32 Reg. CE 498/2007.
Quant’altro non contemplato, ma pertinente alla realizzazione dell’intervento, nel rispetto delle
finalità dello stesso e in osservanza delle norme di ammissibilità della spesa, previste dai
regolamenti comunitari di settore e a quanto contemplato nel documento “linee guida per le spese ammissibili,”allegato al presente bando è ritenuto spesa ammissibile dall’Amministrazione, su espresso parere della competente Commissione di valutazione.
Tutte le spese considerate ammissibili sono considerate al netto di tasse, oneri accessori( es. oneri bancari ecc.) imposte.
Sono considerate non ammissibili le seguenti spese:
• IVA se recuperabile;
• materiale usato, compreso il montaggio;
• sonar e altre attrezzature che possano accrescere la capacità di pesca;
• lavori di ordinaria manutenzione: calafataggio, chiodatura, pitturazione, sabbiatura ecc.
dell’intera imbarcazione (i predetti lavori sono ammessi limitatamente alle parti sostituite);
• revisione e riparazione del motore e di impianti, attrezzature e macchinari;
• acquisto di materiale non durevole ( casse per pesce, vestiti, carburanti, lubrificanti);
• lavori di rifacimento dello scafo, che, per entità, lascino prefigurare una nuova costruzione;
• spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007;
• contributi in natura;
• spese relative ad opere in subappalto;
• tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte del FEP, a meno che essi non
siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
• spese per procedure amministrative;
• spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
_ quant’altro contemplato alla voce “spese non ammissibili” del documento “linee guida per la
determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013”, allegato al presente
bando.
Non è consentita la sostituzione di un bene che abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico.
Gli obiettivi perseguiti dalla presente misura sono riconducibili al miglioramento delle condizioni di operatività dei pescherecci, in termini di sicurezza, delle condizioni di lavoro, di igiene e qualità del pescato, secondo le indicazioni di cui al Capitolo III del Reg. CE 2371/2002, relativo
all’adeguamento della capacità di pesca.
La misura finanzia i lavori di armamento e ammodernamento per adeguare i pescherecci alle
esigenze ambientali e per consentire il rispetto degli ecosistemi acquatici, nonché favorire
l’evoluzione dello sforzo di pesca verso sistemi di cattura più sostenibili e con sistemi di pesca
selettivi.
Gli investimenti non dovranno permettere un aumento della capacità di cattura e della dimensione della stazza e della potenza motore e dovranno conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
• razionalizzazione delle operazioni di pesca, in particolare mediante l’impiego a bordo di
tecnologie e metodi di pesca più selettivi onde evitare catture accessorie non opportune;
• miglioramento della qualità dei prodotti pescati e conservati a bordo, mediante l’impiego di
adeguate tecniche di pesca e di conservazione delle catture e l’applicazione di normative
sanitarie;
• miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza;
• garantire la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative alla misura;
• garantire la conformità alle norme vigenti;
• soddisfare i requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
Ai fini della sicurezza a bordo, è possibile aumentare la stazza dell’imbarcazione (stazza di
sicurezza), purché ciò non determini un aumento dello sforzo di pesca, secondo quanto prescritto
dall’art.11. comma 5 del Reg CE 2371/2002, e dal Reg.CE 1438/2003. Detto aumento deve essere certificato da un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo e annotato separatamente nell’estratto matricola del natante a cura dell’Ufficio di iscrizione.
In coerenza con le finalità della presente misura relativamente al miglioramento delle condizioni di vita a bordo possono essere effettuati interventi di ammodernamento come specificati al punto 10 delle premesse del Reg CE 1438 /2003.
Area territoriale di attuazione
I pescherecci ammissibili a contributo devono essere iscritti nel Registro comunitario da almeno 5 anni ed in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Siciliana alla data di pubblicazione del bando.
Interventi ammissibili
La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:
• investimenti volti a migliorare gli standard di sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro,
l’igiene, la qualità dei prodotti, l’efficienza energetica e la selettività senza incrementare le
capacità di cattura del peschereccio;
• investimenti volti alla sostituzione del motore come disciplinati dall’art.25 comma 3 del
Reg. CE1198/2006;
• investimenti di armamento e di lavori di ammodernamento volti a:
a) ridurre i rigetti in mare;
b) ridurre l’impatto della pesca su specie non commerciali;
c) ridurre l’impatto della pesca sugli ecosistemi e sui fondali marini;
d) proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici, anche attraverso modifiche del
materiale di parte degli attrezzi da pesca, purché non comportino un aumento dello sforzo
di pesca o una riduzione della selettività degli attrezzi stessi e siano introdotte tutte le
misure appropriate per evitare danni fisici ai predatori;
• investimenti volti alla selettività degli attrezzi da pesca, compresa la sostituzione degli stessi
verso l’uso di altre tecniche di pesca più selettive, di cui ai sistemi non trainati elencati nella
tabella 3 del Reg. CE 1799/2006.
• Prima sostituzione degli attrezzi da pesca, allo scopo di garantire il rispetto dei nuovi
requisiti tecnici comunitari in materia di selettività o per ridurre l’impatto di pesca sulle
specie non commerciali. Gli aiuti possono essere concessi fino alla data in cui tali requisiti
diventano obbligatori o per un breve periodo successivo fissato dalla pertinente normativa
comunitaria.
• Massimo due sostituzioni degli attrezzi da pesca, per tutto il periodo 2007/13, ai fini della
selettività, nei casi in cui il peschereccio interessato rientri in un piano di ricostituzione ai
sensi dell’art. 5 del Reg. CE 2371/02 o i nuovi attrezzi siano più selettivi e rispettino criteri e
pratiche ambientali riconosciute e più rigorose rispetto ai vigenti obblighi normativi.
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice in tre copie,contenente
l’elencazione dei documenti prodotti, pena la irricivibilità deve essere compilata dall’armatore, o
dal proprietario, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando e sottoscritta dal richiedente ai sensi del DPR n.445/2000.
La domanda, completa della relativa documentazione ed indicante la dicitura “Domanda di
ammissione al contributo relativo alla misura 1.3” deve essere spedita a mezzo raccomandata, o
presentata direttamente alla Regione Siciliana- Assessorato Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca- Dipartimento Pesca, via degli Emiri ,45 Cap 90135, entro il termine perentorio di 60 giorni a pena di esclusione, a decorrere dal primo giorno successivo alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Se la scadenza venisse a coincidere con un sabato o giorno festivo, il termine di ricezione delle
domande slitterà al primo giorno lavorativo utile.
Il presente bando sarà pubblicato anche sul sito ufficiale del Dipartimento Pesca.
In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede la data di spedizione.
Per la consegna diretta, farà fede la data di accettazione dell’Ufficio preposto del Dipartimento
Pesca.
La domanda di ammissione a contributo potrà essere presentata ogni anno a partire dal 2010 e per l’intero periodo di programmazione, entro il sessantesimo giorno a decorrere dal primo gennaio di ciascun anno.
Le comunicazioni inerenti la quantificazione delle risorse annuali per l’intero periodo di
programmazione oltre che eventuali modifiche e/o integrazioni al presente bando, verranno
effettuate con avviso pubblicato sulla GURS alla voce comunicazioni e sul sito ufficiale del
Dipartimento Pesca.
Le certificazioni a corredo della domanda, in originale o copia conforme, devono essere in corso di
validità alla data di presentazione della domanda.
In caso di domande presentate ai sensi dell’art. 25 par .4 del Reg.CE 1198/2006, da richiedenti
appartenenti ad un gruppo di navi, per l’iniziativa riguardante l’acquisto e installazione del motore,
le singole domande dovranno essere inviate con un'unica lettera di trasmissione.
Soggetti ammissibili a finanziamento
I soggetti ammissibili al finanziamento sono i proprietari o gli armatori di imbarcazioni da pesca.
Per questi ultimi soggetti è necessario che il proprietario accordi, per iscritto, il proprio consenso
alla esecuzione dei lavori ed alla iscrizione dei vincoli gravanti sul peschereccio.
Requisiti per l’ ammissibilità
Al momento della domanda i richiedenti a pena di esclusione, devono essere in possesso dei
seguenti requisiti ed ottemperare a quanto di seguito:
a. assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
b. nel caso in cui l’impresa (cooperative, impresa di armamento) utilizza personale dipendente,
applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza
sul lavoro. Per le fattispecie ove il CCNL non è applicabile obbligatoriamente, l’istante dovrà
produrre idonea documentazione diretta ad attestare il corretto imbarco ed il relativo titolo del
marittimo;
c. completezza della documentazione indicata nel bando di attivazione della misura, come
essenziale ai fini dell'ammissibilità;
d. assenza di esposizioni debitorie derivanti da provvedimenti di revoca dei benefici concessi a
valere sul Programma SFOP; alla data di presentazione dell'istanza e alla data di pubblicazione
della graduatoria di ammissione a contributo;
e. presenza di tutti i presupposti per contrarre con la Pubblica Amministrazione, previsti dalle
vigenti disposizioni di legge;
f. per investimenti materiali è consentita la localizzazione della sede legale della società in
territorio extraregione al momento della domanda di contributo, ma con l’impegno dell’impresa
richiedente, ad eleggere nel territorio regionale la propria sede legale prima della concessione
del finanziamento ed ivi mantenerla per almeno 5 anni;
Il natante, oggetto di richiesta di finanziamento, deve rispettare le condizioni di seguito elencate:
• essere iscritto da almeno 5 anni nel Registro comunitario delle navi da pesca e in uno dei
compartimenti marittimi della Regione di riferimento alla data di pubblicazione del bando;
• avere effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di 12 mesi
precedenti la data di presentazione della domanda attestato dall’Autorità Marittima
competente;
• non essere in disarmo da più di dodici mesi, calcolati dal momento della presentazione
della domanda, attestato dall’autorità Marittima competente. Fa eccezione il caso di
danneggiamento dell’imbarcazione per avverse condizioni meteomarine, certificate
dall’Autorità marittima e in caso di arresto temporaneo;
• se trattasi di unità di età superiore a 29 anni, deve essere certificata la validità tecnico
economica dell’iniziativa da un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo.
Documentazione richiesta per accedere alla misura
I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente
documentazione, in corso di validità, unitamente alla domanda:
1. preventivo, i cui prezzi sono desunti da listini ufficiali depositati presso la Camera di
Commercio nel caso di macchinari e attrezzature. Nel caso di opere a bordo, il preventivo
deve contenere la specifica delle caratteristiche tecniche di ogni singolo intervento e indicare
il costo unitario, il costo totale, nonché la quantità dei materiali occorrenti. Per gli interventi
eseguiti in cantiere, contratto del cantiere navale. Per i lavori effettuati e ritenuti coerenti con
le finalità del presente bando, le fatture, le cui spese risultano ammissibili a far data dal
1/1/2007;
2. estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della nave da ammodernare;
3. copia conforme a norma di legge, del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese di
pesca (R.I.P.) del proprietario o dell’armatore;
4. certificato di un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo, ai sensi della
Direttiva 94/57/CE, modificata dalla Direttiva 97/58/CE, attestante la validità tecnica ed
economica dell'iniziativa, per le unità con età superiore a 29 anni;
5. dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, corredata da
fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente o legale
rappresentante, attestante di non aver effettuato, sulla medesima imbarcazione, interventi
uguali a quelli richiesti, negli ultimi 5 anni;
6. dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, corredata da
fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente o legale
rappresentante, attestante di non aver effettuato, sulla medesima imbarcazione, interventi
uguali a quelli richiesti, a valere sulla misura 4.17.C dello SFOP 2000-2006;
7. certificato della Camera di commercio o del tribunale, con indicazione dello stato non
fallimentare dell’impresa richiedente;
8. dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, corredata da
fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente o legale
rappresentante indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro
applicato nei confronti del personale dipendente;
9. DURC o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000
a firma del richiedente o legale rappresentante, con la quale si certifichi la regolarità
contributiva ai sensi della normativa vigente;
10. in caso di domanda presentata dall’armatore, assenso del/i proprietario all’investimento;
11. in caso di ammodernamento di navi superiori a 24 metri fuori tutto, per interventi che
riguardano il sistema di propulsione, dichiarazione riguardante la partecipazione della nave a
un piano di salvataggio e ristrutturazione e di essere oggetto di modifiche a favore di un
metodo di pesca a minor consumo di carburante;
12. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell’art. 30 del Reg. CE 498/07;
13. in caso di opere a bordo che incidono o modificano parti strutturali dello scafo:progetto di
ammodernamento (relazione descrittiva dell’intervento, elaborati grafici, documentazione
fotografica dello stato di fatto, elenco dettagliato dei costi unitari e quantità, e quadro
riepilogativo di spesa, in riferimento ai preventivi selezionati);
14. in caso di acquisto di beni/attrezzature che non incidono o modificano la struttura dello
scafo:relazione descrittiva dell’intervento quadro riepilogativo di spesa;
15. ogni tipo di documentazione necessaria all’attribuzione dei punteggi utilizzati per la
formazione della graduatoria di merito di cui ai criteri di selezione;
L'Amministrazione si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni ed
autocertificazioni rilasciate all'atto della presentazione della domanda di contributo.
La mancata presentazione di anche uno solo dei documenti sopra indicati comporterà
l'inammissibilità della domanda, fatta eccezione per la dichiarazione di cui al punto 12.
Spese ammissibili
Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese sostenute dal 1.01.2007 per la
realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili.
Le spese ritenute ammissibili riguardano:
Scafo
• ristrutturazione parziale: sostituzione di parti del fasciame;
• consolidamento: calafataggio, chiodatura, pitturazione e sabbiatura delle sole parti
sottoposte a ristrutturazione;
• installazione degli alberetti di poppa e di prua;
• installazione dell’arcone di poppa;
• installazione del rullo di poppa;
• ringhiere, capodibanda, osteriggi, chiusura e copertura del ponte;
• ristrutturazione della plancia;
• ristrutturazione totale o parziale del ponte di coperta e/o ponte imbarcazioni.
Attrezzature per la pesca
• acquisto ed installazione di macchinari di salpamento (salpancore, salpacavi, salpareti,
verricello, gru, ecc.);
• sostituzione attrezzi più selettivi.
Sistemazione interna
• ristrutturazione degli alloggi e servizi per l’equipaggio.
Impianti vari
• impianto elettrico;
• gruppi elettrogeni;
• impianto di riscaldamento;
• impianto idraulico del verricello;
• acquisto e installazione del sistema idraulico;
• acquisto e installazione del sistema di trasmissione;
• acquisto e installazione dell’elica;
• pompa sentina.
Attrezzature di lavorazione e conservazione del pescato
• lavori per adeguamento alle norme di igiene, sicurezza, sanità, ambiente, qualità dei prodotti
e condizioni di lavoro;
• macchine per il trattamento del pescato;
• macchine per la fabbricazione del ghiaccio;
• impianti frigoriferi;
• ristrutturazione e isolamento della stiva (senza aumento della stazza).
Sistema di propulsione
• Acquisto e installazione del motore principale con le seguenti modalità:
1. per le navi fino a 12 metri di lunghezza fuori tutto, ad esclusione delle navi che
utilizzano gli attrezzi trainati di cui alla tab. 3, Allegato 1 del Reg. CE 26/2004: potenza
del nuovo motore inferiore o uguale a quella del motore da sostituire;
2. per le navi fino a 24 metri di lunghezza fuori tutto, diverse da quelle di cui al precedente
punto 1: potenza del nuovo motore inferiore di almeno il 20% rispetto a quella del
motore da sostituire;
3. per le navi superiori a 24 metri di lunghezza fuori tutto, con sistema di pesca a traino:
potenza del nuovo motore inferiore di almeno il 20% rispetto a quella del motore da
sostituire, nonché obbligo di partecipazione a un piano di salvataggio e ristrutturazione e
di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor consumo di carburante.
La riduzione del 20% della potenza del motore può essere conseguita da un gruppo di navi, alle
seguenti condizioni:
a) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono essere identificate
individualmente;
b) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono operare nelle stesse zone di
gestione;
c) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono usare i medesimi attrezzi da
pesca principali elencati nell’appendice III, sezione c, del Reg. CE 1639/2001 (G.U.
L222 del 17 agosto 2001, pag. 53);
d) uno stesso gruppo non può comprendere più di 50 navi;
e) la singola nave, appartenente ad un gruppo, non può comunque aumentare la potenza
del motore.
Per calcolare la riduzione del 20% di potenza motrice, conseguita da un gruppo di navi, si
applica la seguente formula:
potenza finale _ potenza iniziale – riduzione di potenza del 20%
dove:
potenza iniziale = potenza cumulata di tutte le navi del gruppo prima delle
sostituzioni;
riduzione di potenza del 20% = il 20% calcolato sulla potenza iniziale del gruppo.
• acquisto e installazione di un regolatore del flusso di carburante;
• acquisto e installazione di motore a metano;
• acquisto e installazione di motore ausiliario;
• acquisto di attrezzature finalizzate al risparmio energetico.
Apparecchiature elettroniche
• acquisto e installazione di pilota automatico, plotter, GPS, bussola, radio (VHF, HF),
apparato di controllo blue-box, ecoscandaglio, epirb, radar ;
• acquisto e installazione di apparecchi elettronici di ausilio alla navigazione (E.C.S.
Electronic Chart System), relativi alla cartografia digitale e database.
Spese generali
Le spese generali sono ammissibili al contributo fino ad un massimo del 8% del totale delle spese
preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali.
Rientrano tra le spese generali le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato; le spese per garanzie fidejussorie; le spese progettuali; le spese tecniche, quali spese per attività di
Organismi di classifica; le spese per la realizzazione delle targhe esplicative finalizzate alla
pubblicità dell’intervento, previste dall’art. 32 Reg. CE 498/2007.
Quant’altro non contemplato, ma pertinente alla realizzazione dell’intervento, nel rispetto delle
finalità dello stesso e in osservanza delle norme di ammissibilità della spesa, previste dai
regolamenti comunitari di settore e a quanto contemplato nel documento “linee guida per le spese ammissibili,”allegato al presente bando è ritenuto spesa ammissibile dall’Amministrazione, su espresso parere della competente Commissione di valutazione.
Tutte le spese considerate ammissibili sono considerate al netto di tasse, oneri accessori( es. oneri bancari ecc.) imposte.
Sono considerate non ammissibili le seguenti spese:
• IVA se recuperabile;
• materiale usato, compreso il montaggio;
• sonar e altre attrezzature che possano accrescere la capacità di pesca;
• lavori di ordinaria manutenzione: calafataggio, chiodatura, pitturazione, sabbiatura ecc.
dell’intera imbarcazione (i predetti lavori sono ammessi limitatamente alle parti sostituite);
• revisione e riparazione del motore e di impianti, attrezzature e macchinari;
• acquisto di materiale non durevole ( casse per pesce, vestiti, carburanti, lubrificanti);
• lavori di rifacimento dello scafo, che, per entità, lascino prefigurare una nuova costruzione;
• spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007;
• contributi in natura;
• spese relative ad opere in subappalto;
• tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte del FEP, a meno che essi non
siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
• spese per procedure amministrative;
• spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
_ quant’altro contemplato alla voce “spese non ammissibili” del documento “linee guida per la
determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013”, allegato al presente
bando.
Non è consentita la sostituzione di un bene che abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico.
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