Sulle perplessità mosse da Ugl Agroalimentare ed a seguito delle richieste di chiarimento formulate al Dipartimento regionale degli interventi per la pesca a margine dell’incontro partenariale del 23 novembre scorso, pubblichiamo le risposte pervenute dal Servizio 1° Programmazione nel rispetto di una corretta e trasparente informazione diretta agli attori locali e ripercorrendo quello spirito di collaborazione e partecipazione, intrapreso da qualche anno, con il Dipartimento regionale per gli interventi nella pesca.
1° - Il partenariato per come indicato nella bozza del bando posta in esame riporta 90 giorni e non 30
2° - I comuni sono soggetti pubblici che intervengono nel partenariato 3°
componente, così come previsto nei documenti attuativi,P.O FEP e la loro
presenza è necessaria per identificate il territorio di riferimento. Inoltre, il GAC deve avere una capacità amministrativa , gestionale e finanziaria autonoma e gli enti pubblici sono presenti e importanti nel partenariato anche per questo motivo.
Il GAC pertanto non si può costituire se manca anche una delle componenti indicate. Non bisogna fare confusione tra i PGL e i GAC.
Lo sviluppo delle piccole realtà di pesca è legato a tutte le attività economiche esistenti sul territorio, in quanto l'una supporta e favorisce lo sviluppo dell'altra in maniera sinergica.
Le considerazioni su eventuali speculazioni sono dissonanti con le finalità della misura e gli obiettivi che si intendono raggiungere in favore della pesca in senso più ampio.
3° - Relativamente alla spesa ammissibili a partire dalla data del 2007 tale possibilità è prevista dal Reg. FEP e per quanto attiene il riferimento al bando, la stessa riguarda non i GAC ma i possibili beneficiari delle misure FEP attivate dai GAC come è stato spiegato il 23/11 nel corso della riunione partenariale.
Inoltre è una possibilità che favorisce quelle imprese che non hanno potuto partecipare ai bandi FEP emanati dal Dipartimento relativi agli
ammodernamenti o all'acquacoltura o alla commercializzazione e
trasformazione o alla diversificazione che avendo sostenuto delle spese in coerenza con la finalità delle misure citate come esempio, possano
recuperare le spese effettuate partecipando ai bandi emanati dai GAC qualora previsti nel PSL.
Quindi non si vede come possano verificarsi speculazioni in
tal senso ( Bisogna operare in favore delle imprese in difficoltà o
restringere anche su quello che invece è ammesso dalla CE?)
4°- Quando si parla di misura 4.4 si ritiene sottolineare che la misura di attuazione di cui è stato esaminato il bando è denominata 4.1 e il
riferimento errato riportato nel comunicato di Ugl Agroalimentare ritengo sia da attribuire all'obbiettivo 4 della stessa misura. Per questo obiettivo il testo del bando fissa un limite di investimento al 10%. Il riferimento al 10% estensibile al 15% in vece fa riferimento alle spese di gestione dei GAC.
Palermo, 25 novembre 2011
Nessun commento:
Posta un commento