giovedì 4 marzo 2010
UGL AGROALIMENTARE SICILIA: APPROVATA LEGGE REGIONALE AGRITURISMO
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.10 del 01/03/2010 la Legge regionale n.3 del 26 febbraio 2010 recante il titolo: "Disciplina dell'agriturismo in Sicilia".
La legge si articola in 24 articoli.
L’art. 1 individua le finalità:
La Regione, in conformità alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e in coerenza con i programmi di sviluppo rurale cofinanziati dall’Unione europea, sostiene l’agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, compreso l’agriturismo, volte a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio agricolo regionale;
b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell’ambiente da parte degli imprenditori agricoli,
attraverso l’incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità della vita;
e) recuperare il patrimonio edilizio rurale nel rispetto delle valenze paesaggistiche e ambientali;
f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
g) promuovere la cultura rurale, l’educazione alimentare e il rapporto fra il mondo rurale e le componenti
non agricole della società;
h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale
L’art.2 sancisce la definizione di attività agrituristica:
Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile ed iscritti alle camere di commercio, anche nella forma di società di capitali o di persone attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. A tali soggetti si applica quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 96, e successive modifiche ed integrazioni. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari, (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
3. Rientrano fra le attività agrituristiche:
a) l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggio);
b) la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole ubicate in ambito regionale, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti biologici certificati, tipici e caratterizzati dai marchi di qualità riconosciuti dall’Unione europea o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
c) l’organizzazione di degustazioni o iniziative promozionali di prodotti in prevalenza di propria produzione e provenienti da aziende agricole ubicate in ambito regionale, aventi le caratteristiche di cui alla lettera b). Alla mescita dei vini si applicano la legge 27 luglio 1999, n. 268 e l’articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5;
d) l’organizzazione, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, di attività ricreative e finalizzate al benessere psicofisico, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche ed ippoturistiche, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime prodotte nell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne, comprese le carni provenienti da animali allevati in azienda. 5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell’erogazione dei contributi, e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, si applica quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.
Per ulteriori approfondimenti sull'intero articolato è possibile scaricarsi la legge cliccando sulla destra l'indirizzo della GURS tra i Siti Tematici
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