CAMPAGNA TESSERAMENTO UGL 2012

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mercoledì 9 maggio 2012

MIPAF: DECRETO LICENZA A PUNTI (PARTE PRIMA)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 febbraio 2012 (GU n. 105 del 7-5-2012 )   
Modalita', termini e procedure  per  l'applicazione  del  sistema  di
punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca. (12A05163)
                 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  26   luglio   1995   recante
«Disciplina del rilascio delle licenze di pesca»;
  Visto il regolamento (CE)  29  settembre  2008,  n.  1005/2008  del
Consiglio  che  istituisce  un  regime  comunitario  per   prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca  illegale,  non  dichiarata  e  non
regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE)  n.
1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94
e (CE) n. 1447/1999;
  Visto il regolamento  (CE)  20  novembre  2009,  n.  1224/2009  del
Consiglio istitutivo  di  un  regime  di  controllo  comunitario  per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della  pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,
(CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che  abroga  i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
  Visto  il  regolamento  (UE)  8  aprile  2011,  n.  404/2011  della
Commissione recante «modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 1224/2009 del Consiglio che  istituisce  un  regime  di  controllo
comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della  politica
comune della pesca»;
  Visti in particolare  gli  articoli  125  e  seguenti  relativi  al
sistema di punti per infrazioni  gravi  di  cui  al  citato  Reg.  n.
1005/2008 per i titolari della licenza di pesca e  per  i  comandanti
dei pescherecci;
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1198/06  del  27  luglio  2006  del
Consiglio Europeo recante il Fondo Europeo per la Pesca (F.E.P.);
  Visto,  in  particolare,  l'art.   103,   recante   sospensione   e
soppressione dell'aiuto finanziario della Comunita', il quale assegna
alla Commissione europea il potere di sospendere ovvero sopprimere la
totalita' o parte dei pagamenti  dell'aiuto  finanziario  comunitario
concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006  e  dell'art.  8,
lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006, se sussiste il  rischio
significativo  di  compromissione  del  corretto  funzionamento   del
sistema comunitario di  controllo  e  di  esecuzione  della  politica
comune della pesca;
  Visto  l'art.  28  della  legge  4  giugno  2010,  n.  96,  recante
«disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi     derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   legge
comunitaria»;
  Visto il decreto legislativo  n.  4  del  9  gennaio  2012  recante
«Misure per il riassetto  della  normativa  in  materia  di  pesca  e
acquacoltura ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;
  Visto in particolare l'art. 14, comma  4  che  stabilisce  che  con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
sono individuati modalita', termini e  procedure  per  l'applicazione
del sistema di punti alla licenza  di  pesca  per  infrazioni  gravi,
ferma restando la competenza della  Direzione  Generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura in ordine alla revoca della licenza;
  Preso  atto  dell'informativa  data  alla  Commissione   consultiva
centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura nella  seduta  del
31 gennaio 2012;
  Ritenuto, pertanto, di definire modalita', termini e procedure  per
l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza
di pesca;
                              Decreta:

                               Art. 1
                  Finalita' e ambito di applicazione  
  1. Il presente decreto definisce modalita', termini e procedure per
l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza
di pesca, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del decreto  legislativo  n.
4/2012.
  2. Le norme del presente decreto si applicano alla  licenza  ovvero
agli altri titoli abilitativi all'esercizio  della  pesca  marittima,
come  previsti  dal  decreto  ministeriale  del  26  luglio  1995   e
successive modificazioni e integrazioni.

       
                               Art. 2
                     Procedimento di assegnazione
                   dei punti alla licenza di pesca  
  1.  Gli  organi  di  controllo  di  cui  all'art.  22  del  decreto
legislativo n. 4/2012, all'accertamento delle infrazioni gravi di cui
all'art. 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r),
s), e t) del decreto legislativo n.  4/2012,  unitamente  al  verbale
della  relativa  contestazione  al   comandante   del   peschereccio,
notificano al  titolare  della  licenza  di  pesca  del  peschereccio
interessato anche il  verbale  relativo  all'applicazione  dei  punti
secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo
n. 4/2012, e, senza ritardo, trasmettono copia di entrambi  gli  atti
al Capo del compartimento marittimo competente in base al luogo della
commessa violazione.
  2.  Gli  organi  di  controllo  di  cui  all'art.  22  del  decreto
legislativo n. 4/2012 al rilevamento di una condotta che  costituisce
infrazione gravi di cui all'art. 7, comma 1, a), c) e g) del  decreto
legislativo n. 4/2012, notificano al titolare della licenza di  pesca
del peschereccio interessato, il  verbale  relativo  all'applicazione
dei punti secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3,  del  decreto
legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, ne trasmettono copia al Capo
del  compartimento  marittimo  competente  in  base  al  luogo  della
commessa violazione.
  3. Entro il termine di trenta giorni  dalla  notifica  del  verbale
relativo all'applicazione dei  punti,  gli  interessati  possono  far
pervenire al competente Capo del compartimento  scritti  difensivi  e
documenti, nonche' chiedere di essere sentiti dal medesimo.
  4. Lo stesso Capo del  compartimento,  sentito  l'interessato,  ove
questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti
e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di  cui
al comma 3 del presente articolo,  ritenuto  fondato  l'accertamento,
dispone,  con  provvedimento  motivato,  l'assegnazione  dei   punti,
altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti.
In  entrambi  i  casi,  il  provvedimento  motivato   e'   notificato
all'interessato nei termini di legge e ne e' trasmessa copia all'ente
accertatore.
  5.  Il  medesimo  Capo   del   compartimento,   nel   caso   emetta
provvedimento di assegnazione  di  punti,  ne  trasmette  copia  alla
Direzione Generale della Pesca Marittima e  dell'Acquacoltura  e,  se
diverso, all'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.
  6. L'Ufficio marittimo  di  iscrizione  annota  senza  ritardo  sul
Registro di iscrizione del peschereccio gli estremi del provvedimento
di assegnazione dei punti ed il numero dei punti assegnati e  ne  da'
comunicazione al Centro Controllo Nazionale Pesca ed  alla  Direzione
Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura.
  7. L'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio  interessato,
ove rilevi che la violazione commessa comporta il raggiungimento  dei
punti di cui all'art. 16, comma 1 del decreto legislativo n.  4/2012,
notifica all'interessato il relativo atto di accertamento, precisando
il periodo di sospensione previsto in relazione al  numero  di  punti
accumulati, ne da' comunicazione alla Direzione Generale della  Pesca
Marittima  e  dell'Acquacoltura  e,   se   diverso,   al   Capo   del
Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio.
  8. L'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio  interessato,
ove rilevi che la violazione commessa comporta il raggiungimento  dei
punti di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n.  4/2012,
notifica all'interessato il  relativo  atto  di  accertamento  e,  se
diverso, ne da' comunicazione al  Capo  del  Compartimento  marittimo
dell'Ufficio  di  iscrizione  del  peschereccio  ed  alla   Direzione
Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura.
  9. Per  le  violazioni  accertate  fuori  dal  limite  delle  acque
territoriali la competenza a ricevere il  rapporto  e'  il  Capo  del
Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione  del  peschereccio
interessato.
     
                               Art. 3
                      Sospensione della licenza
  1. Entro il termine di trenta giorni dalla  notifica  dell'atto  di
accertamento di cui al comma 7  dell'art.  2  del  presente  decreto,
l'interessato puo' far pervenire al suddetto Capo  del  compartimento
scritti difensivi e documenti, nonche' chiedere di essere sentito dal
medesimo.
  2. Lo stesso Capo del  compartimento,  sentito  l'interessato,  ove
questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti
e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di  cui
al comma 1 del presente articolo,  ritenuto  fondato  l'accertamento,
dispone il provvedimento motivato di  sospensione  della  licenza  di
pesca, altrimenti  emette  provvedimento  motivato  di  archiviazione
degli atti.
  3. Il provvedimento e' notificato all'interessato  nei  termini  di
legge, per  il  tramite  dell'Ufficio  marittimo  di  iscrizione  del
peschereccio.
  4. Il periodo di sospensione decorre dal momento del  ritiro  della
licenza di pesca da parte dell'Ufficio marittimo  di  iscrizione  del
peschereccio interessato, che deve  avvenire  nel  piu'  breve  tempo
possibile  e  comunque  non  oltre  10  giorni  dalla  notifica   del
provvedimento di sospensione.
  5.  Al  momento  del  ritiro  della  licenza  di  pesca,  l'Ufficio
marittimo di iscrizione redige apposito verbale, annota senza ritardo
sul  Registro  di  iscrizione  del  peschereccio  gli   estremi   del
provvedimento ed il periodo di sospensione, ne trasmette  copia  alla
Direzione Generale della Pesca Marittima e  dell'Acquacoltura,  e  ne
da' comunicazione al Centro di Controllo Nazionale della Pesca.

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