MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO
29 febbraio 2012 (GU n. 105 del 7-5-2012 )
Modalita', termini e procedure per
l'applicazione del sistema
di
punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca.
(12A05163)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la
legge 24 novembre 1981, n.
689, recante modifiche
al
sistema penale;
Visto il
decreto ministeriale del
26 luglio 1995
recante
«Disciplina del rilascio delle licenze di pesca»;
Visto il
regolamento (CE) 29 settembre
2008, n. 1005/2008
del
Consiglio
che istituisce un
regime comunitario per
prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale,
non dichiarata e non
regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n.
2847/93, (CE) n.
1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i
regolamenti (CE) n. 1093/94
e (CE) n. 1447/1999;
Visto il
regolamento (CE) 20
novembre 2009, n.
1224/2009 del
Consiglio istitutivo
di un regime
di controllo comunitario
per
garantire il rispetto delle norme della politica
comune della pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n.
2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005,
(CE) n. 2166/2005,
(CE) n. 388/2006,
(CE) n. 509/2007,
(CE) n. 676/2007,
(CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE)
n. 1342/2008 e che abroga
i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE)
n. 1966/2006;
Visto il
regolamento (UE) 8
aprile 2011, n.
404/2011 della
Commissione recante «modalita' di applicazione
del regolamento (CE)
n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce
un regime di
controllo
comunitario per garantire il rispetto
delle norme della
politica
comune della pesca»;
Visti in
particolare gli articoli
125 e seguenti
relativi al
sistema di punti per infrazioni gravi
di cui al
citato Reg. n.
1005/2008 per i titolari della licenza di pesca e per
i comandanti
dei pescherecci;
Visto il
regolamento (CE) n.
1198/06 del 27
luglio 2006 del
Consiglio Europeo recante il Fondo Europeo per la
Pesca (F.E.P.);
Visto, in
particolare, l'art. 103,
recante sospensione e
soppressione dell'aiuto finanziario della Comunita',
il quale assegna
alla Commissione europea il potere di sospendere
ovvero sopprimere la
totalita' o parte dei pagamenti dell'aiuto
finanziario comunitario
concesso ai sensi del regolamento (CE) n.
1198/2006 e dell'art.
8,
lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006, se
sussiste il rischio
significativo
di compromissione del
corretto funzionamento del
sistema comunitario di controllo
e di esecuzione
della politica
comune della pesca;
Visto l'art.
28 della legge
4 giugno 2010,
n. 96, recante
«disposizioni
per l'adempimento di
obblighi derivanti
dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita'
europee - legge
comunitaria»;
Visto il
decreto legislativo n. 4
del 9 gennaio
2012 recante
«Misure per il riassetto della
normativa in materia
di pesca e
acquacoltura ai sensi dell'art. 28 della legge 4
giugno 2010, n. 96»;
Visto in
particolare l'art. 14, comma 4 che
stabilisce che con
decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
sono individuati modalita', termini e procedure
per l'applicazione
del sistema di punti alla licenza di
pesca per infrazioni
gravi,
ferma restando la competenza della Direzione
Generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura in ordine alla revoca
della licenza;
Preso atto
dell'informativa data alla
Commissione consultiva
centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura
nella seduta del
31 gennaio 2012;
Ritenuto, pertanto,
di definire modalita', termini e procedure
per
l'applicazione del sistema di punti per infrazioni
gravi alla licenza
di pesca;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di
applicazione
1. Il
presente decreto definisce modalita', termini e procedure per
l'applicazione del sistema di punti per infrazioni
gravi alla licenza
di pesca, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del
decreto legislativo n.
4/2012.
2. Le norme
del presente decreto si applicano alla
licenza ovvero
agli altri titoli abilitativi all'esercizio della
pesca marittima,
come
previsti dal decreto
ministeriale del 26
luglio 1995 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2
Procedimento di
assegnazione
dei punti alla licenza di pesca
1. Gli
organi di controllo
di cui all'art.
22 del decreto
legislativo n. 4/2012, all'accertamento delle
infrazioni gravi di cui
all'art. 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h),
n), o), p), q), r),
s), e t) del decreto legislativo n. 4/2012,
unitamente al verbale
della
relativa contestazione al
comandante del peschereccio,
notificano al
titolare della licenza
di pesca del
peschereccio
interessato anche il
verbale relativo all'applicazione dei punti
secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3, del
decreto legislativo
n. 4/2012, e, senza ritardo, trasmettono copia di
entrambi gli atti
al Capo del compartimento marittimo competente in
base al luogo della
commessa violazione.
2. Gli
organi di controllo
di cui all'art.
22 del decreto
legislativo n. 4/2012 al rilevamento di una condotta
che costituisce
infrazione gravi di cui all'art. 7, comma 1, a), c)
e g) del decreto
legislativo n. 4/2012, notificano al titolare della
licenza di pesca
del peschereccio interessato, il verbale
relativo all'applicazione
dei punti secondo quanto previsto all'art. 14, comma
3, del
decreto
legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, ne
trasmettono copia al Capo
del
compartimento marittimo competente
in base al
luogo della
commessa violazione.
3. Entro il
termine di trenta giorni dalla notifica
del verbale
relativo all'applicazione dei punti,
gli interessati possono
far
pervenire al competente Capo del compartimento scritti
difensivi e
documenti, nonche' chiedere di essere sentiti dal
medesimo.
4. Lo stesso
Capo del compartimento, sentito
l'interessato, ove
questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli
eventuali documenti
e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi
i termini di cui
al comma 3 del presente articolo, ritenuto
fondato l'accertamento,
dispone,
con provvedimento motivato,
l'assegnazione dei punti,
altrimenti emette provvedimento motivato di
archiviazione degli atti.
In
entrambi i casi,
il provvedimento motivato
e' notificato
all'interessato nei termini di legge e ne e'
trasmessa copia all'ente
accertatore.
5. Il
medesimo Capo del
compartimento, nel caso
emetta
provvedimento di assegnazione di
punti, ne trasmette
copia alla
Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura e, se
diverso, all'Ufficio marittimo di iscrizione del
peschereccio.
6. L'Ufficio
marittimo di iscrizione
annota senza ritardo
sul
Registro di iscrizione del peschereccio gli estremi
del provvedimento
di assegnazione dei punti ed il numero dei punti
assegnati e ne da'
comunicazione al Centro Controllo Nazionale Pesca
ed alla
Direzione
Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura.
7. L'Ufficio
marittimo di iscrizione del peschereccio
interessato,
ove rilevi che la violazione commessa comporta il
raggiungimento dei
punti di cui all'art. 16, comma 1 del decreto
legislativo n. 4/2012,
notifica all'interessato il relativo atto di
accertamento, precisando
il periodo di sospensione previsto in relazione
al numero di
punti
accumulati, ne da' comunicazione alla Direzione
Generale della Pesca
Marittima
e dell'Acquacoltura e,
se diverso, al
Capo del
Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione
del peschereccio.
8. L'Ufficio
marittimo di iscrizione del peschereccio
interessato,
ove rilevi che la violazione commessa comporta il
raggiungimento dei
punti di cui all'art. 16, comma 3 del decreto
legislativo n. 4/2012,
notifica all'interessato il relativo
atto di accertamento
e, se
diverso, ne da' comunicazione al Capo
del Compartimento marittimo
dell'Ufficio
di iscrizione del
peschereccio ed alla
Direzione
Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura.
9. Per le
violazioni accertate fuori
dal limite delle
acque
territoriali la competenza a ricevere il rapporto
e' il Capo
del
Compartimento marittimo dell'Ufficio di
iscrizione del peschereccio
interessato.
Art. 3
Sospensione della licenza
1. Entro il
termine di trenta giorni dalla
notifica dell'atto di
accertamento di cui al comma 7 dell'art.
2 del presente
decreto,
l'interessato puo' far pervenire al suddetto
Capo del
compartimento
scritti difensivi e documenti, nonche' chiedere di
essere sentito dal
medesimo.
2. Lo stesso
Capo del compartimento, sentito
l'interessato, ove
questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli
eventuali documenti
e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi
i termini di cui
al comma 1 del presente articolo, ritenuto
fondato l'accertamento,
dispone il provvedimento motivato di sospensione
della licenza di
pesca, altrimenti
emette provvedimento motivato
di archiviazione
degli atti.
3. Il
provvedimento e' notificato all'interessato
nei termini di
legge, per
il tramite dell'Ufficio
marittimo di iscrizione
del
peschereccio.
4. Il
periodo di sospensione decorre dal momento del
ritiro della
licenza di pesca da parte dell'Ufficio
marittimo di iscrizione
del
peschereccio interessato, che deve avvenire
nel piu' breve tempo
possibile
e comunque non
oltre 10 giorni
dalla notifica del
provvedimento di sospensione.
5. Al
momento del ritiro
della licenza di
pesca, l'Ufficio
marittimo di iscrizione redige apposito verbale,
annota senza ritardo
sul
Registro di iscrizione
del peschereccio gli
estremi del
provvedimento ed il periodo di sospensione, ne
trasmette copia alla
Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, e ne
da' comunicazione al Centro di Controllo Nazionale
della Pesca.
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