6. Durante
il periodo di sospensione gli
attrezzi da pesca
sono
fissati e stivati ai sensi dell'art. 47 del Reg.
(CE) n. 1224/2009.
Art. 4
Revoca della licenza
1. Entro il
termine di trenta giorni dalla
notifica dell'atto di
accertamento di cui al comma 8 dell'art.
2 del presente
decreto,
l'interessato puo' far pervenire alla scritti difensivi
e documenti,
nonche' chiedere di essere sentito.
2. Il
Direttore generale, sentito l'interessato, ove
questi ne
abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali
documenti e scritti
difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini
di cui al comma 1
del presente articolo, ritenuto fondato l'accertamento, dispone
il
provvedimento motivato di revoca della licenza
di pesca, altrimenti
emette provvedimento motivato di archiviazione degli
atti.
3. Il
provvedimento e' notificato all'interessato
nei termini di
legge, per
il tramite dell'Ufficio
marittimo di iscrizione
del
peschereccio.
4. L'Ufficio
marittimo di iscrizione del peschereccio
provvede al
ritiro della licenza di pesca nel
piu' breve tempo
possibile e
comunque non oltre 10 giorni dalla
notifica del provvedimento
di
revoca.
5. Al
momento del ritiro
della licenza di
pesca, l'Ufficio
marittimo di iscrizione redige apposito verbale,
annota senza ritardo
sul
Registro di iscrizione
del peschereccio gli
estremi del
provvedimento, ne trasmette copia alla Direzione
Generale della Pesca
Marittima e dell'Acquacoltura, e ne da'
comunicazione al Centro
di
Controllo Nazionale della Pesca.
Art. 5
Impugnazioni
1. I
provvedimenti di assegnazione dei punti, sospensione e revoca
possono essere impugnati ai sensi degli articoli 22
e seguenti della
legge n. 689/1981.
2. Qualora,
a seguito di
impugnazione, sia annullato
il
provvedimento con cui sono stati assegnati i punti,
il titolare della
licenza di pesca presenta, al Capo
del compartimento dell'Ufficio
marittimo di iscrizione del peschereccio,
copia del provvedimento
giudiziale che dispone l'annullamento.
3. Il Capo
del compartimento dell'Ufficio marittimo
di iscrizione
del peschereccio interessato, entro 30 giorni dalla
comunicazione di
cui al comma
2 del presente
articolo, dispone con
proprio
provvedimento la decurtazione dei punti assegnati, e
lo notifica al
titolare della licenza di
pesca dandone comunicazione
al Centro
Controllo
Nazionale Pesca, alla
Direzione Generale della
Pesca
Marittima e dell'Acquacoltura e, se diverso,
all'Ufficio marittimo di
iscrizione del peschereccio.
4. Nel caso
in cui dall'assegnazione dei
punti, successivamente
decurtati ai sensi del comma 3 del presente
articolo, sia derivata la
sospensione della licenza, il Capo
del compartimento dell'Ufficio
marittimo di iscrizione del peschereccio
provvede all'annullamento
del provvedimento
di sospensione e
dispone la riconsegna
della
licenza di pesca.
5. Nel caso
in cui
dall'assegnazione dei punti
successivamente
decurtati ai sensi del comma 3 del presente articolo
sia derivata la
revoca definitiva della licenza, la Direzione Generale
della Pesca
Marittima
e dell'Acquacoltura provvede
all'annullamento del
provvedimento di revoca e dispone la
riconsegna della licenza
di
pesca.
6. L'Ufficio
marittimo di iscrizione
annota senza ritardo
sul
Registro di iscrizione del peschereccio gli estremi
dei provvedimenti
di cui al presente articolo.
Art. 6
Trasferimento di proprieta'
del peschereccio
1. In caso
di trasferimento di proprieta'
del peschereccio, il
titolare della licenza all'atto di trasferimento e'
tenuto a produrre
l'attestazione relativa al
numero di punti
assegnati rilasciata
dall'Ufficio marittimo di iscrizione del
peschereccio.
Art. 7
Cancellazione della licenza di pesca
dai relativi elenchi
1. In
conformita' a quanto prescritto dall'art. 131 del Reg.
(UE)
n. 404/2011, qualora la licenza di pesca venga
sospesa o revocata a
titolo definitivo a norma degli articoli 3 e 4 del
presente decreto,
il peschereccio a cui si riferisce la licenza
sospesa o revocata
a
titolo definitivo
viene identificato come
sprovvisto di licenza
nell'Archivio nazionale licenze di pesca e nel
Fleet Register della
Commissione Europea.
2. La
Direzione Generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura
provvede
ad aggiornare le
informazioni contenute nell'Archivio
nazionale licenze di pesca e ad inviare i dati
per l'aggiornamento
del Fleet Register della Commissione Europea.
Art. 8
Cancellazione dei punti
1. Il
titolare della licenza di pesca, al
fine di ottenere
la
cancellazione dei punti, presenta la relativa
istanza, corredata da
idonea documentazione attestante l'esistenza delle
condizioni di cui
ai commi 2 e 4 dell'art. 18 del decreto legislativo
n. 4/2012, al
Capo del
Compartimento marittimo dell'Ufficio
di iscrizione del
peschereccio interessato.
2. Per le
istanze presentate ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del
decreto legislativo n. 4/2012, il predetto Capo
del Compartimento,
procede
alla verifica attraverso
gli Uffici competenti,
che,
successivamente
alla data di
commissione dell'ultima infrazione
grave, il titolare della licenza:
nel caso
di cui alla lettera a),
utilizzi il sistema
VMS o
proceda alla registrazione e alla trasmissione
elettronica dei dati
del giornale di pesca, della
dichiarazione di trasbordo
e della
dichiarazione di sbarco;
nel caso
di cui alla lettera b), abbia concluso
la campagna di
pesca scientifica per la quale si e' offerto
volontariamente;
nel caso
di cui alla lettera c), che in
qualita' di membro
di
un'organizzazione di produttori abbia accettato e si
sia attenuto al
piano di pesca dell'organizzazione;
nel caso
di cui alla lettera d), partecipi ad
un'attivita' di
pesca rientrante in un programma di etichettatura
biologica.
3. Per le
istanze presentate ai sensi del comma 4 dell'art. 18 del
decreto legislativo n. 4/2012, il predetto Capo
del Compartimento,
procede alla verifica delle richieste condizioni.
4. All'esito
delle verifiche, il predetto Capo del
Compartimento
emette,
ove ne ricorrano
i presupposti, un provvedimento
di
cancellazione dei punti, lo notifica al titolare
della licenza di
pesca,
ne trasmette copia
alla Direzione Generale
della Pesca
Marittima e dell'Acquacoltura ed all'Ufficio
marittimo di iscrizione
del peschereccio interessato ai fini
dell'annotazione sul Registro di
iscrizione e ne
da' comunicazione al
Centro Controllo Nazionale
Pesca. Nel caso in cui non ne
ricorrano i presupposti
emette un
provvedimento di diniego e lo notifica
all'interessato.
5. Il Centro
Controllo Nazionale Pesca, ricevuta
la comunicazione
di cui al comma 4 del presente articolo,
provvede ad aggiornare
il
Registro nazionale delle infrazioni.
Art. 9
Centro Controllo Nazionale Pesca
1. Il Centro
Controllo Nazionale Pesca provvede ad
aggiornare i
dati
contenuti nel Registro
nazionale delle infrazioni
con
l'indicazione di tutti i punti assegnati,
dei punti decurtati
ai
sensi dell'art. 5 comma 3 e cancellati
ai sensi dell'art.
8 del
presente decreto, nonche' delle sospensioni
delle licenze di
pesca
con relativo periodo, e delle revoche definitive.
Il presente
decreto, trasmesso agli organi di
controllo per la
registrazione,
entra in vigore
il giorno stesso
della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29
febbraio 2012
Il Ministro: Catania
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n.
4, foglio n. 29
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