CAMPAGNA TESSERAMENTO UGL 2012

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Lavorare é Crescere

UGL 1950-2010

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60 ANNI DI STORIA A FIANCO DEI LAVORATORI

mercoledì 9 maggio 2012

MIPAF: DECRETO LICENZA A PUNTI (PARTE SECONDA)



  6. Durante il periodo di sospensione gli  attrezzi  da  pesca  sono
fissati e stivati ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) n. 1224/2009.
       
                               Art. 4
                         Revoca della licenza
  1. Entro il termine di trenta giorni dalla  notifica  dell'atto  di
accertamento di cui al comma 8  dell'art.  2  del  presente  decreto,
l'interessato puo' far pervenire alla scritti difensivi e  documenti,
nonche' chiedere di essere sentito.
  2. Il Direttore generale,  sentito  l'interessato,  ove  questi  ne
abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti
difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui al comma 1
del presente articolo, ritenuto fondato  l'accertamento,  dispone  il
provvedimento motivato di revoca della licenza di  pesca,  altrimenti
emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti.
  3. Il provvedimento e' notificato all'interessato  nei  termini  di
legge, per  il  tramite  dell'Ufficio  marittimo  di  iscrizione  del
peschereccio.
  4. L'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio  provvede  al
ritiro della licenza di  pesca  nel  piu'  breve  tempo  possibile  e
comunque non oltre 10 giorni  dalla  notifica  del  provvedimento  di
revoca.
  5.  Al  momento  del  ritiro  della  licenza  di  pesca,  l'Ufficio
marittimo di iscrizione redige apposito verbale, annota senza ritardo
sul  Registro  di  iscrizione  del  peschereccio  gli   estremi   del
provvedimento, ne trasmette copia alla Direzione Generale della Pesca
Marittima e dell'Acquacoltura, e ne da' comunicazione  al  Centro  di
Controllo Nazionale della Pesca.
          
                               Art. 5
                            Impugnazioni
  1. I provvedimenti di assegnazione dei punti, sospensione e  revoca
possono essere impugnati ai sensi degli articoli 22 e seguenti  della
legge n. 689/1981.
  2.  Qualora,  a  seguito  di   impugnazione,   sia   annullato   il
provvedimento con cui sono stati assegnati i punti, il titolare della
licenza di pesca presenta, al  Capo  del  compartimento  dell'Ufficio
marittimo di iscrizione del  peschereccio,  copia  del  provvedimento
giudiziale che dispone l'annullamento.
  3. Il Capo del compartimento dell'Ufficio marittimo  di  iscrizione
del peschereccio interessato, entro 30 giorni dalla comunicazione  di
cui  al  comma  2  del  presente  articolo,   dispone   con   proprio
provvedimento la decurtazione dei punti assegnati, e lo  notifica  al
titolare della licenza  di  pesca  dandone  comunicazione  al  Centro
Controllo  Nazionale  Pesca,  alla  Direzione  Generale  della  Pesca
Marittima e dell'Acquacoltura e, se diverso, all'Ufficio marittimo di
iscrizione del peschereccio.
  4. Nel caso in cui  dall'assegnazione  dei  punti,  successivamente
decurtati ai sensi del comma 3 del presente articolo, sia derivata la
sospensione della licenza, il  Capo  del  compartimento  dell'Ufficio
marittimo di iscrizione del  peschereccio  provvede  all'annullamento
del provvedimento  di  sospensione  e  dispone  la  riconsegna  della
licenza di pesca.
  5. Nel caso in  cui  dall'assegnazione  dei  punti  successivamente
decurtati ai sensi del comma 3 del presente articolo sia derivata  la
revoca definitiva della licenza, la Direzione  Generale  della  Pesca
Marittima   e   dell'Acquacoltura   provvede   all'annullamento   del
provvedimento di revoca e dispone  la  riconsegna  della  licenza  di
pesca.
  6. L'Ufficio marittimo  di  iscrizione  annota  senza  ritardo  sul
Registro di iscrizione del peschereccio gli estremi dei provvedimenti
di cui al presente articolo.
             
                               Art. 6
                     Trasferimento di proprieta'
                          del peschereccio
  1. In caso di trasferimento  di  proprieta'  del  peschereccio,  il
titolare della licenza all'atto di trasferimento e' tenuto a produrre
l'attestazione relativa  al  numero  di  punti  assegnati  rilasciata
dall'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.
             
                               Art. 7
                Cancellazione della licenza di pesca
                        dai relativi elenchi
  1. In conformita' a quanto prescritto dall'art. 131 del  Reg.  (UE)
n. 404/2011, qualora la licenza di pesca venga sospesa o  revocata  a
titolo definitivo a norma degli articoli 3 e 4 del presente  decreto,
il peschereccio a cui si riferisce la licenza sospesa  o  revocata  a
titolo definitivo  viene  identificato  come  sprovvisto  di  licenza
nell'Archivio nazionale licenze di pesca e nel Fleet  Register  della
Commissione Europea.
  2. La Direzione Generale della pesca marittima e  dell'acquacoltura
provvede  ad  aggiornare  le  informazioni  contenute   nell'Archivio
nazionale licenze di pesca e ad inviare i  dati  per  l'aggiornamento
del Fleet Register della Commissione Europea.
     
                               Art. 8
                        Cancellazione dei punti
  1. Il titolare della licenza di  pesca,  al  fine  di  ottenere  la
cancellazione dei punti, presenta la relativa istanza,  corredata  da
idonea documentazione attestante l'esistenza delle condizioni di  cui
ai commi 2 e 4 dell'art. 18 del decreto  legislativo  n.  4/2012,  al
Capo del  Compartimento  marittimo  dell'Ufficio  di  iscrizione  del
peschereccio interessato.
  2. Per le istanze presentate ai sensi del comma 2 dell'art. 18  del
decreto legislativo n. 4/2012, il predetto  Capo  del  Compartimento,
procede  alla  verifica  attraverso  gli  Uffici   competenti,   che,
successivamente  alla  data  di  commissione  dell'ultima  infrazione
grave, il titolare della licenza:
    nel caso di cui alla  lettera  a),  utilizzi  il  sistema  VMS  o
proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica  dei  dati
del giornale di pesca,  della  dichiarazione  di  trasbordo  e  della
dichiarazione di sbarco;
    nel caso di cui alla lettera b), abbia concluso  la  campagna  di
pesca scientifica per la quale si e' offerto volontariamente;
    nel caso di cui alla lettera c), che in  qualita'  di  membro  di
un'organizzazione di produttori abbia accettato e si sia attenuto  al
piano di pesca dell'organizzazione;
    nel caso di cui alla lettera d),  partecipi  ad  un'attivita'  di
pesca rientrante in un programma di etichettatura biologica.
  3. Per le istanze presentate ai sensi del comma 4 dell'art. 18  del
decreto legislativo n. 4/2012, il predetto  Capo  del  Compartimento,
procede alla verifica delle richieste condizioni.
  4. All'esito delle verifiche, il predetto  Capo  del  Compartimento
emette,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  un   provvedimento   di
cancellazione dei punti, lo notifica al  titolare  della  licenza  di
pesca,  ne  trasmette  copia  alla  Direzione  Generale  della  Pesca
Marittima e dell'Acquacoltura ed all'Ufficio marittimo di  iscrizione
del peschereccio interessato ai fini dell'annotazione sul Registro di
iscrizione e ne  da'  comunicazione  al  Centro  Controllo  Nazionale
Pesca. Nel caso in cui non  ne  ricorrano  i  presupposti  emette  un
provvedimento di diniego e lo notifica all'interessato.
  5. Il Centro Controllo Nazionale Pesca, ricevuta  la  comunicazione
di cui al comma 4 del presente articolo, provvede  ad  aggiornare  il
Registro nazionale delle infrazioni.
    
                               Art. 9
                  Centro Controllo Nazionale Pesca
  1. Il Centro Controllo Nazionale Pesca  provvede  ad  aggiornare  i
dati  contenuti  nel  Registro   nazionale   delle   infrazioni   con
l'indicazione di tutti i punti  assegnati,  dei  punti  decurtati  ai
sensi dell'art. 5 comma 3 e  cancellati  ai  sensi  dell'art.  8  del
presente decreto, nonche' delle sospensioni delle  licenze  di  pesca
con relativo periodo, e delle revoche definitive.
  Il presente decreto, trasmesso agli  organi  di  controllo  per  la
registrazione,  entra  in  vigore  il   giorno   stesso   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 29 febbraio 2012
                                                 Il Ministro: Catania
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 29

       

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